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Domande frequenti
La Scia puó essere inviata dagli stessi soggetti che possono presentare la Dia alternativa o la richiesta di permesso di costruire, cioè dai titolari di un diritto reale sull'immobile su cui verrà eseguito l'intervento (ad es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero dai titolari di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. conduttore con l'assenso del locatore).
Modulo Scia in duplice copia, compilato dal proprietario o avente titolo e dagli eventuali contitolari e asseverata da un tecnico abilitato;
elaborati progettuali previsti dal Regolamento Edilizio (art. 35, 36, 37) in relazione al tipo di intervento e alla zona di Prg, a firma di un tecnico abilitato, in triplice copia;
Durc dell'impresa/e esecutrice/i dei lavori, copia della notifica preliminare, se dovuta, e una dichiarazione di aver verificato la documentazione prevista dalle lett. a) e b) dell'art. 90 del D. Lgs 9/4/2008 n. 81;
autocertificazioni, redatte con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che attestano la presenza dei requisiti di legge necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio;
pareri delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (es. parere della Soprintendenza dei beni culturali, autorizzazione paesaggistica);
ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria di 60 €;
cartella di corredo per la presentazione della pratica, che si acquista presso l'ufficio accesso del Settore (prezzo 10 €);
ogni altro documento elencato tra gli allegati nella modulistica della Scia, ove ricorra il caso.
L'attività puó essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione.
L'Amministrazione comunale tuttavia, nei 60 giorni successivi alla data della presentazione, puó effettuare le verifiche e i controlli e, in caso di irregolarità, qualora sia possibile, invita il privato interessato a rendere l'intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato, non inferiore a 30 giorni.
In caso di carenza dei presupposti, o qualora l'interessato non provveda ad adeguare l'intervento alla normativa, l'Amministrazione puó vietare, con motivato provvedimento, la prosecuzione dell'attività e disporre la rimozione dei suoi effetti dannosi.
Trascorsi i 60 giorni, il Comune puó intervenire:
- sempre, in caso dichiarazioni false e mendaci;
- solo in presenza di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, qualora non sia possibile regolarizzare l'attività.
In caso di interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla Scia verranno applicate le sanzioni previste nel Titolo IV del DPR 380/2001 (art. 37) per le corrispondenti opere eseguite in assenza o difformità dalla denuncia di inizio attività.
Nota di chiarimento dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010.
DPR n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" art. 19.
DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 artt. 46 e 47.
La Scia puó essere presentata per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per cui era prevista la presentazione della Dia ordinaria e non è consentita per gli interventi soggetti a permesso di costruire o a Dia alternativa al permesso di costruire, secondo quanto precisato dalla nota dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010.
Nel modulo della Scia sono indicati, a titolo esemplificativo, gil interventi edilizi per cui è possibile ricorrere alla presentazione.
Con decorrenza dal 1 gennaio 2014 e' stata istituita l Imposta Unica Comunale (IUC) ai sensi dei commi dal 639 al 705 del articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilita 2014), basata su due presupposti impositivi :
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
l altro collegato all erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
Il Regolamento IUC e' pubblicato nella sezione Regolamenti.
La IUC (Imposta Unica Comunale) e' composta da :
- I.M.U. (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili.
Le aliquote per l'anno 2015 sono pubblicate nella sezione MODULISTICA.
Le scadenze sono fissati in due rate la prima con scadenza il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre in autoliquidazione, come per gli anni decorsi, e con possibilita di pagare in un unica soluzione annuale entro il 16 giugno.
- T.A.R.I. (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore.
Sostituisce la vecchia TARES.
Le aliquote sono pubblicate nella sezione MODULISTICA.
Per l anno 2015 il tributo dovra essere versato in n. tre rate con scadenza al 31 luglio, 30 settembre e 20 dicembre a mezzo bollettino di c.c.p. inviato dal Comune.
- T.A.S.I. (tributo servizi indivisibili)
Tributo a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali.
Le tariffe sono pubblicate nella sezione MODULISTICA.
Le scadenze sono fissate in due rate la prima con scadenza 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
Il pagamento dovra essere effettuato in autoliquidazione.
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili.
Le aliquote per l'anno 2015 sono pubblicate nella sezione MODULISTICA.
Le scadenze sono fissati in due rate la prima con scadenza il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre in autoliquidazione, come per gli anni decorsi, e con possibilita di pagare in un unica soluzione annuale entro il 16 giugno.
Dal 17 gennaio è diventato obbligatorio inviare le schedine delle persone alloggiate in via telematica collegandosi direttamente al sito della Questura territorialmente competente (Questura di Cuneo) richiedendo l'abilitazione digitale per il ricevimento delle credenziali di accesso alla Questura stessa
Le generalità delle persone alloggiate presso le Vostre strutture ricettive dovranno essere trasmesse in via telematica alla Questura territorialmente competente entro le 24 ore successive all'arrivo del cliente, e comunque all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore.
Nel caso in cui sussistano problematiche di natura tecnica al sistema web che impediscano la trasmissione secondo le modalità previste da tale decreto, la comunicazione delle persone alloggiate deve essere effettuata mediante trasmissione a mezzo fax oppure tramite posta elettronica certificata, pertanto, chi non dispone di tali mezzi di comunicazione dovrà adeguarsi al più presto .
I dati raccolti nel sistema web saranno definitivamente distrutti dopo 5 anni dall'inserimento. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla cancellazione dei dati digitali trasmessi secondo le modalità di cui all'art. 2 di tale decreto e alla distruzione della copia cartacea degli elenchi trasmessi secondo le modalità di cui all'art. 3 di tale decreto, non appena ottenute le relative ricevute. Le stesse dovranno essere conservate per 5 anni.
La trasmissione delle comunicazioni secondo le modalità previste del presente decreto prevede che ciascuna struttura ricettiva scarichi e conservi un apposito documento di ricevuta in formato pdf, firmato digitalmente e contenente esclusivamente il numero di schedine trasmesse in una data giornata.
Chi inviasse tali dati a mezzo fax dovrà conservare copia della ricevuta rilasciata dal dispositivo fax attestante la data, l'orario di invio e l'esisto dello stesso mentre chi invia tali dati a mezzo posta elettronica certificata dovrà conservare copia delle ricevute di invio e consegna del messaggio attestante la data, l'orario dell'invio, l'esito di invio del messaggio e di consegna al destinatario.
Vi inoltriamo pertanto copia di tale decreto e modalità di accesso al sistema web della Questura territorialmente competente.
Per maggiori chiarimenti restiamo a Vostra completa disposizione oppure non esitate a contattare gli uffici della Questura.
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore.
Sostituisce la vecchia TARES.
Le aliquote sono pubblicate nella sezione MODULISTICA.
Per l anno 2015 il tributo dovra essere versato in n. tre rate con scadenza al 31 luglio, 30 settembre e 20 dicembre a mezzo bollettino di c.c.p. inviato dal Comune.
Tributo a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali.
Le tariffe sono pubblicate nella sezione MODULISTICA.
Le scadenze sono fissate in due rate la prima con scadenza 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
Il pagamento dovra essere effettuato in autoliquidazione.